venerdì 22 dicembre 2017

ASGI: no ad un modello standard di ricorso per i richiedenti asilo

Asgi.it - In merito al  progetto “E-Migrantes” del Tribunale e della Corte di Appello di Catania, presentato nel recente convegno tenutosi al Tribunale di Catania lo scorso 21 novembre, l’Asgi ha inviato una lettera alle istituzioni coinvolte per segnalare le diverse criticità.

Pur apprezzando l’attenzione e la volontà di migliorare la gestione e di ridurre i tempi di definizione dei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle commissioni territoriali, pendenti presso il Tribunale e la Corte di Appello di Catania, l’Associazione esprime perplessità  sull’impostazione del progetto e segnala le seguenti criticità ancora non risolte, che comportano ancora tempi di definizione del contenzioso eccessivamente lunghi, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione internazionale.


Carenza dell’organico del Tribunale

L’ASGI, già in una nota sottoscritta da più di trenta avvocati del foro di Catania, inviata nel novembre del 2015 al Ministero della Giustizia, al presidente del Tribunale e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, indicava le cause dell’enorme arretrato di giudizi pendenti (oltre sei mila).

L’ istituzione nel 2011 dell’ex Cara di Mineo, il più grande centro di accoglienza di richiedenti asilo d’Europa, con una capienza di oltre 4.000 posti,  ha pesantemente inciso sulla funzionalità del tribunale e delle altre istituzioni etnee (Prefettura e Questura). A ciò non è corrisposto un potenziamento dell’organico dei rispettivi uffici, e per quanto riguarda il Tribunale,  del personale di cancelleria e dei magistrati.

Si aggiunge l’alto tasso di contenzioso dovuto alle alte percentuali di dinieghi delle commissioni territoriali di Catania e di Siracusa, decisamente più alte rispetto alla media nazionale: sino a novembre 2016, la commissione di Catania su un totale di 2179 domande ne aveva rigettate 1633, mentre la commissione di Siracusa, su 1441 ne aveva rigettate 1132.

Se da un lato si riscontra finalmente l’adempimento della notifica dei ricorsi da parte della cancelleria, per diversi anni non effettuato, con continui rinvii di udienza e conseguente dilatamento dei tempi processuali,  ancora non risultano utilizzati gli strumenti informatici per snellire l’iter dei procedimenti. Tra le varie difficoltà nella lettera si segnala che :

  • i Got, delegati a trattare i procedimenti pendenti alla data del 17 agosto 2017, non hanno accesso al  fascicolo telematico;
  • non viene utilizzato il procedimento telematico per le comunicazioni con la Procura della Repubblica, e manca personale stabilmente assegnato, per le procedure di liquidazione del gratuito patrocinio;
  • il più volte richiesto potenziamento del personale di cancelleria non è mai stato attuato, anzi vi è stata una forte riduzione dovuta al mancato turn over del personale andato in pensione o trasferito.



Un solo magistrato per 3.500 fascicoli

A far data dal 18 gennaio 2016 è stato applicato in via temporanea un solo magistrato al tribunale di Catania, il quale si è visto assegnare 3.500 fascicoli, in precedenza già assegnati ad altri magistrati, e la cui rassegnazione  ha comportato il differimento delle udienze già fissate.

L’impossibilità per una sola persona di smaltire l’imponente arretrato continua a comportare il continuo differimento delle udienze di comparizione, segnala l’ASGI nella lettera. Infatti i  tempi di fissazione delle udienze sono mediamente da due a tre anni dalla proposizione dei ricorsi, con tempi di definizione dei procedimenti che arrivano fino a quattro anni.

Tempi chiaramente inaccettabili e in contrasto con il carattere di urgenza attribuito dalla normativa a tali procedimenti, e ben lontani dal termine di quattro mesi previsto dalla nuova normativa entrata in vigore il 17 agosto 2017 (art. 35 bis del d.lvo 25/2008 introdotto dall’art. 6 del d.l. 17.2.2017 n.13 cd. “Minniti”.

Tale abnorme dilatamento dei tempi per la definizione dei giudizi, a sua volta, incide sui tempi di rilascio e rinnovo dei permessi temporanei da parte della Questura, sui tempi di accoglienza dei richiedenti nei progetti sprar e nei centri straordinari di accoglienza, e sull’effettività del diritto di difesa, considerata la difficoltà per il difensore di mantenere il contatto con richiedenti asilo che inevitabilmente si trasferiscono in altre città e luoghi una volta terminati i tempi dei progetti di accoglienza.


Inaccettabile un “modello” di ricorso per un richiedente asilo

Appare inaccettabile, oltre che inefficace, inoltre,  la soluzione proposta agli avvocati  di un modello di ricorso, predisposto da parte dei magistrati,  in quanto costituisce una illegittima compressione del diritto di difesa, e si pone  in contrasto con la normativa vigente, di derivazione comunitaria, che impone una valutazione individuale e rigorosa di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del richiedente asilo, che sfuggono a una tipizzazione delle fattispecie, specialmente se riferite alle condizioni di vulnerabilità, che possono emergere solo dal compiuto racconto della vicenda personale del richiedente asilo e da una analisi delle informazioni sul suo Paese di origine.

“E’ lesivo del diritto di difesa voler imporre unilateralmente un modello di ricorso agli avvocati, con l’indicazione prefissata dei motivi su cui si basa il ricorso,  da indicare in forma sintetica all’inizio dell’atto introduttivo, considerato che secondo la normativa internazionale e nazionale vigente, l’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuata su base individuale e deve tenere conto di tutte le  circostanze personali del richiedente e delle informazioni sul Paese di origine. L’esigenza di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti non può andare a discapito delle garanzie di difesa e della necessità di esaminare adeguatamente la situazione individuale dei richiedenti, anche disponendo la loro audizione“, si legge nella lettera.

Mancano, infine,  nel progetto, soluzioni volte a garantire diritti riconosciuti dalla legge ai richiedenti asilo,  quali  l’istituzione di un albo e la nomina di interpreti,  strumenti indispensabili  per la audizione del richiedente asilo e per la traduzione dei documenti, e sinora non attuati dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Catania.


Maggiore confronto e adeguato organico negli uffici

La lettera si conclude con alcune proposte che effettivamente possono  ridurre significativamente i tempi di durata  e migliorare la gestione dei procedimenti.

Da un lato appare necessario che il progetto preveda un potenziamento dell’organico degli uffici  di cancelleria e dei magistrati.

Dall’altro appare altrettanto auspicabile che venga istituito un tavolo di confronto dei magistrati referenti del progetto con gli avvocati e con le associazioni che si occupano di  studio ed esame del  diritto dell’ immigrazione, per potere segnalare le criticità tuttora esistenti e le proposte per il  miglioramento della gestione, anche in termini di garanzie e di diritti dei richiedenti asilo, dei giudizi  aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di diniego delle commissioni territoriali.