mercoledì 22 agosto 2012

La prova di un respingimento illegittimo dal porto di Palermo, poi annullato dal giudice di pace


Ancora una volta la vera emergenza immigrazione si è concretizzata  nella violazione reiterata, da parte delle autorità amministrative, delle norme basilari in materia di respingimento, espulsione e trattenimento amministrativo dei migranti.

Nel mese di luglio del 2012, presso il porto di Palermo, si verificava un grave caso di trattenimento arbitrario per cinque giorni a bordo di una nave passeggeri battente bandiera italiana proveniente da Tunisi, la ZEUS PALACE,  in vista della successiva riammissione in patria.
Il cittadino tunisino Mehdi A.,  destinatario di un provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, si era recato nel proprio paese di origine con la sola ricevuta rilasciata quasi un anno prima al momento della presentazione della pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno. Al suo arrivo nel porto di Palermo, a Mhedi veniva notificato un provvedimento di respingimento alla frontiera (ex art. 10 comma 1 del T.U. 286 del 1998), perché ritenuto privo di un visto o di un valido permesso di soggiorno. Eppure Mehdi risultava coniugato con una donna in avanzato stato di gravidanza che lo attendeva a Mazara del Vallo, ed era da tempo regolarmente residente, con una figlia di pochi mesi, in Sicilia.  
Il respingimento immediato in realtà si traduceva in una limitazione sostanziale della libertà personale per cinque giorni, in contrasto con l’art. 19 del testo Unico sull’immigrazione che vieta i respingimenti delle donne in stato di gravidanza e, nella interpretazione dei giudici, anche dei loro mariti. Mhedi è peraltro genitore di una minore straniera regolarmente residente in Italia con la madre e, anche per questa  ragione, non avrebbe dovuto essere respinto, in base al principio dell’unità familiare affermato dall’art. 8 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.

Il caso di questo cittadino tunisino illegittimamente respinto dalla questura di Palermo nel mese di luglio del 2012, ha riguardato una persona che, a causa della morte improvvisa del padre, era dovuta rientrare nel suo paese con la sola ricevuta della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre si trovava in Tunisia a Mehdi  era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro da parte della questura di Trapani per il mancato riconoscimento dei requisiti di reddito (insufficienza dei mezzi di sussistenza)  e “ per la non comprovata residenza” (!).  A seguito dell’allontanamento del marito, la moglie ha perso il nascituro ed è rimasta sola con una bambina piccolissima. In questo caso particolarmente grave è stato possibile acquisire tutti i provvedimenti emessi dalla questura di Trapani  e successivamente dalla questura di Palermo, riuscendo a proporre un ricorso tempestivo contro il decreto di respingimento.

Con provvedimento del 3 agosto 2012 l’’adito Giudice di pace di Palermo, ha annullato il decreto di respingimento del questore di Palermo emesso il primo luglio 2012. Un respingimento deciso al momento dell’arrivo della nave da Tunisi a Palermo, al quale era seguito l’illegittimo trattenimento dell’immigrato  a bordo della nave, il quale era stato “ affidato al comandante” su ordine delle autorità di polizia (ai sensi dell’art.10 comma 3 del T.U. sull’immigrazione n.286 del 1998). Per cinque lunghi giorni, Mehdi è rimasto a bordo dello stesso traghetto in rotta verso altri porti italiani, prima di fare ritorno in Tunisia.
Nelle motivazioni il giudice ricorda che l’inespellibilità della moglie in stato di gravidanza si estende anche al marito (come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.367 del 2000). Questo principio ormai consolidato non è stato tenuto  in considerazione dagli uffici di polizia che hanno adottato ed eseguito il provvedimento di respingimento immediato in frontiera, malgrado Mehdi reclamasse i suoi diritti e la condizione di gravidanza della moglie.

Adesso dovrà procedersi davanti al Tribunale amministrativo per l’annullamento del provvedimento di espulsione, sulla base della carenza dei presupposti di legittimità, al fine di ottenere un visto di ingresso per il ritorno di Mehdi in Italia. Dovranno essere risarciti i danni morali e patrimoniali.  E se non si farà giustizia in Italia, una volta esauriti i mezzi di ricorso interni, Mehdi potrà presentare un ricorso contro l’Italia alla Corte di Strasburgo, per la lesione del diritto all’unità familiare riconosciuto dall’art.8 della CEDU (Convenzione europea del diritti dell’uomo).  

Dopo l’attenuazione degli sbarchi e degli arrivi dai paesi del Nord Africa, il dato che colpisce maggiormente, con l’aggravarsi della crisi economica, è costituito dal rilevante numero di immigrati già regolari da anni, che perdono con il lavoro anche il diritto a soggiornare in Italia, come effetto del legame perverso tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno. Un problema che è stato avvertito, ma non certo risolto, dall’attuale governo in carica, che ha modificato la normativa previgente ed ha prolungato da sei a dodici mesi la validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione. Ma queste modeste aperture legislative continuano a scontrarsi con le prassi delle autorità di polizia che continuano a negare il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti anche nell’espletamento di quelle pratiche che, come il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro, dovrebbero costituire la normale amministrazione.

Fulvio Vassallo Paleologo

Università di Palermo